mercoledì 23 giugno 2010

INTRODUZIONE AL NEOISTITUZIONALISMO - 5

5. CRITICA AI FATTI ISTITUZIONALI DI J. SEARLE

La teoria dei “fatti istituzionali” è stata tratta da una nota locuzione di John Searl, il quale, aveva dimostrato nella sua teoria sulle istituzioni e i fatti istituzionali come il “dover essere” possa derivare dall’”essere”; Searl afferma che, data una catena di inferenze logiche, si può raggiungere la conclusione con l’aggiunta di premesse ulteriori di carattere cognitivo, che possano completare l’argomentazione senza ricorrere a termini normativi. Per esempio:
1. Mario ha detto a Carlo: “Prometto che ti pagherò i cinque euro”.
2. Mario ha promesso a Carlo di pagare cinque euro.
3. Mario si è obbligato a pagare una somma.
4. Mario ha l’obbligo di pagare una somma a Carlo.
5. Mario deve pagare cinque euro.
Con questo esempio si vuole dimostrare che le promesse sono un certo tipo di fatto istituzionale, fondato su regole non-normative. Qui interviene la riflessione di Weinberger, per nulla convinto da questa proposta. Secondo il filosofo di Brno, la tesi di Searle può essere confutata attraverso l’analisi del concetto di fatto istituzionale e di come esso sia costituito da norme. Il “gioco della promessa”, non tiene; il fatto che A prometta a B di fare X, non significa che A sia obbligato a farlo, anche nei casi in cui una promessa (il fidanzamento per esempio) sia fortemente istituzionalizzata in una società. Searle è convinto, secondo Weinberger, che le istituzioni siano costituite esclusivamente da regole costitutive definitorie, ma non è così: le istituzioni sono altresì formate anche da regole normative. Alla luce di questa precisazione, risulta piuttosto chiaro che “non è necessario introdurre di contrabbando una promessa normativa, giacchè ce n’è una presente sin dall’inizio”19.
Ma non è tutto; anche la distinzione dello statunitense tra regole regolative e regole costitutive, secondo cui le prime regolano un’attività preesistente logicamente indipendente dalle regole, mentre le seconde regolano un’attività logicamente dipendente dalle regole, risulta quanto mai insoddisfacente. Se prendiamo per buona questa distinzione e se, come Searle, attribuiamo alle regole regolative carattere normativo, e alla regole costitutive carattere definitorio, ci troveremmo ad accettare la tesi per la quale le regole dei giochi non potrebbero mai essere violate. Nel gioco degli Scacchi, per esempio, non si potrebbe imbrogliare, perché se uno dei due giocatori contravvenisse alle regole, questio giocherebbe ad un altro gioco, il che è impossibile. Gli scacchi e le sue pedine sono regolati sia da regole stipulative/definitore, che da regole regolative/normative; il che sta a significare che è un complesso di norme (che definiscono sia condizioni per l’esistenza sia conseguenze normative) a costituire le istituzioni giuridiche.

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